Fertilia:
Storia, Mare e Commercio
Il Centro Commerciale Naturale dove la tradizione incontra l’accoglienza.
Statuto del centro commerciale naturale fertilia
Articolo 1 – COSTITUZIONE
È costituito un Centro Commerciale Naturale con attività esterna, ai sensi degli artt. 2602 e ss. cod. civ., 1, ottavo comma, della legge R.A.S. 25 febbraio 2005 n. 5 e 36 della legge R.A.S. 18 maggio 2006 n. 5, denominato “Centro Commerciale Naturale Fertilia“.
Articolo 2 – SEDE
Il Centro Commerciale Naturale ha sede in Alghero, a Fertilia, e potrà costituire sedi secondarie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale con delibera dell’Assemblea.
Articolo 3 – OGGETTO
Il Centro Commerciale Naturale si propone l’adeguamento, l’ammodernamento e la qualificazione delle imprese associate al fine di rivitalizzare il centro urbano. A titolo esemplificativo può:
Realizzare infrastrutture urbanistiche (parcheggi, illuminazione, zone verdi).
Organizzare iniziative promozionali, pubblicitarie e di animazione urbana.
Adeguare e qualificare le attività commerciali, artigianali e turistiche.
Organizzare manifestazioni culturali, espositive, eno-gastronomiche e sportive.
Istituire marchi di qualità e gestire aree attrezzate.
Fornire assistenza tecnica e finanziaria alle imprese associate.
Articolo 4 – DURATA
Il Centro Commerciale Naturale ha la durata di anni 25 (venticinque) a decorrere dalla data della sua costituzione. Può essere prorogato o anticipatamente sciolto con delibera dell’Assemblea.
Articolo 5 – OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI
Gli associati sono obbligati a:
Corrispondere puntualmente i contributi e le spese deliberate.
Osservare lo Statuto, il Regolamento interno e le deliberazioni consortili.
Tenere comportamenti leali e corretti per preservare l’immagine del CCN.
Articolo 6 – ASSOCIATI
Gli associati si dividono in:
Fondatori: Intervenuti alla stipula o iscritti da almeno 10 anni (con diritto di voto).
Sostenitori: Enti pubblici o privati (senza diritto di voto).
Ad honorem: Nominati per particolari meriti (senza diritto di voto).
Ordinari: Imprese ammesse dopo la costituzione (con diritto di voto).
Articolo 7 – AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI
L’ammissione è sottoposta all’approvazione del Consiglio Direttivo. Possono essere ammesse esclusivamente le Piccole e Medie Aziende (legge R.A.S. 35/91). Non può partecipare chi ha in corso procedure concorsuali.
Articolo 8 – RECESSO
L’Associato può recedere in qualsiasi momento tramite raccomandata A/R. Il recesso diviene operativo 120 giorni dopo la comunicazione.
Articolo 9 – ESCLUSIONE
Il Consiglio Direttivo delibera l’esclusione in caso di inadempienza, mancata osservanza dello Statuto o comportamenti che ledano l’immagine del Centro Commerciale Naturale.
Articolo 10 – RIMBORSI
Gli Associati receduti o esclusi restano responsabili per tutte le spese e le obbligazioni assunte fino alla data di cessazione del rapporto.
Articolo 11 – IL FONDO ASSOCIATIVO
Il fondo iniziale è ripartito in quote da Euro 150,00. Gli associati versano un contributo annuale di Euro 150,00. È vietata la distribuzione di utili per tutta la durata del CCN.
Articolo 12 – BILANCIO E RENDICONTI
Il Consiglio Direttivo predispone annualmente il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
Articolo 13 – PENALITÀ
L’assemblea ordinaria stabilisce nel regolamento interno le penalità a carico degli associati inadempienti in relazione alla gravità della violazione.
Articolo 14 – ORGANI DEL CCN
Gli organi sono:
1) L’Assemblea degli Associati;
2) Il Consiglio Direttivo;
3) Il Presidente.
Articolo 15 – COSTITUZIONE E COMPITI DELL’ASSEMBLEA
L’Assemblea rappresenta l’universalità degli associati. Elegge il Consiglio Direttivo e il Presidente, approva i rendiconti e delibera sulle direttive generali.
Articolo 16 – CONVOCAZIONE E RIUNIONE DELL’ASSEMBLEA
Convocata dal Presidente almeno una volta all’anno tramite raccomandata, fax o email con 15 giorni di preavviso. Ogni Associato ha diritto a un voto e può ricevere massimo due deleghe.
Articolo 17 – ASSEMBLEA STRAORDINARIA
Delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento del CCN. Richiede la presenza di almeno due terzi degli associati in prima convocazione.
Articolo 18 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO
Eletto dall’Assemblea, resta in carica 3 anni. È composto dal Presidente e da 4 a 8 consiglieri. Amministra il CCN per il conseguimento dello scopo sociale.
Articolo 19 – IL PRESIDENTE
Eletto dall’Assemblea per 3 anni. Rappresenta legalmente il CCN, convoca l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e vigila sull’esecuzione delle delibere.
Articolo 20 – DISPOSIZIONE FINALE
Per quanto non previsto, valgono le disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali, nazionali e regionali in materia.